MASSA LUBRENSE, PORTO DI MARINA DELLA LOBRA: UNA NUOVA ORDINANZA REGOLA ORMEGGI E NAVIGAZIONE

No Any widget selected for sidebar

condividi in facebook

MEGLIO TARDI CHE MAI!

AD ESTATE FINITA E SOPRATTUTTO DOPO LA SOLENNE “REGOLATA” “A MANO ARMATA” IMPARTITA UN MESE FA DA DECINE DI UOMINI DELLA GUARDIA COSTIERA A DIPORTISTI CON IMBARCAZIONI  ALLA FONDA NELLO SPECCHIO D’ACQUA DELLA LOBRA, CLASSIFICATO DALLA REGIONE CAMPANIA PORTO DI  IV CLASSE ED OGGETTO DI UN PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DOPO QUINDICI ANNI ANCORA IN ALTO MARE, UNA NUOVA ORDINANZA, A FIRMA DEL NUOVO COMANDANTE DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA, CAPITANO DI FREGATA CP GUGLIELMO CASSONE, STABILISCE REGOLE E COMPORTAMENTI.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA
ORDINANZA N° 65/2015
Argomento: Disciplina navigazione Marina della Lobra .
Località: Marina della Lobra – Comune di Massa Lubrense.
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia:
VISTE: le proprie Ordinanze n° 89/97 in data 13.10.97 e n.33/2000 in data
02/06/2000;
VISTA: l’Ordinanza sindacale n° 122/15 del Comune di Massa Lubrense;
RITENUTO: necessario, in considerazione dell’attuale configurazione del Porto di
Marina della Lobra, adeguare la regolamentazione delle attività
marittime e portuali, ai soli fini della sicurezza della navigazione, di
competenza esclusiva dell’Autorità Marittima.
CONSIDERATO: che a prescindere dagli esiti del contenzioso amministrativo in atto circa
la gestione del Porto di Marina della Lobra, la sicurezza della
navigazione del sorgitore deve essere garantita per mantenere un
assetto che contribuisca a conservare elevati standard di sicurezza,
ottimizzando le attività connesse;
VISTI: la Legge di Difesa del Mare n. 979/82, la “Legge Quadro sulle Aree
Protette” n. 394/91, i Decreti del Ministero dell’Ambiente in data
12/12/1997 e 13/06/2000, il “Regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella”;
VISTI: Il Decreto Dirigenziale 9/2011 della Regione Campania “nuova
individuazione dei punti di sbarco del pescato sul Demanio Marittimo
ubicato in Regione Campania”; la nota n°5147 in data 06/03/2014; la
nota n° 670 del 19/03/2014 dell’Azienda sanitaria Locale Napoli 3 sud;
VISTO: l’Art. 2 della Legge 84/1994
VISTI: gli articoli 16, 17, 30, 62, 68 e 81 del codice della navigazione e gli
articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74 e 81 del relativo regolamento,
parte marittima:
ORDINA
ART 1
Campo di applicazione
a) La presente Ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nel porto di Marina della Lobra;
b) Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche
e organizzative del porto, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della
Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento
per le fattispecie non espressamente disciplinate.
ART. 2
Canale di atterraggio – imboccatura
a) Il canale di atterraggio del porto di Marina della Lobra, (come meglio indicato con
l’allegato 3) deve essere percorso mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte, senza
sorpassare e procedendo con una velocità di sicurezza evitando di generare moto
ondoso;
b) Nel canale di atterraggio e comunque per una distanza di 50 metri dall’imboccatura,
sono vietati: la sosta; l’ancoraggio; la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi; la
pesca; la balneazione; le attività subacquee e ogni altro esercizio che possa intralciare
la navigazione.
c) L’imboccatura deve essere percorsa in perfetto centro dando precedenza alle unità in
uscita.
ART. 3
Navigazione ed ormeggi
a) La navigazione nell’ambito portuale è consentita alle unità dirette alle banchine ed agli
specchi acquei in concessione con fondali e lunghezze idonee a riceverle.
b) La navigazione nell’ambito portuale, comunque connessa alla disciplina degli ormeggi
di cui al successivo articolo 4, deve essere condotta come segue:
– in relazione alle condizioni meteo marine presenti ed alle caratteristiche strutturali
dell’unità, navigare alla minima velocità possibile al fine di garantire la sicurezza della
navigazione, evitando di generare moto ondoso;
– utilizzare i previsti segnali acustici nei casi di scarsa visibilità;
– prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento ed alle eventuali
indicazioni ricevute dall’Autorità Marittima;
– manovrare sempre con la massima prudenza.
c) Nel bacino portuale sono vietati: la navigazione a vela, la sosta, l’ancoraggio nelle zone
non previste, la pesca, le attività subacquee e ogni altro esercizio che generi intralcio,
nonché la balneazione.
d) In ambito portuale non possono accedere né stazionare unità da diporto di lunghezza
fuori tutto superiore a 14 metri. Tale limite è esteso a metri 15 per le unità adibite al
traffico.
e) Alla banchina di sovraflutto (cosiddetto “nuovo banchinamento”), in attesa della
destinazione d’uso che l’Ente gestore vorrà attribuire, per i primi 40 metri dal dente
posto in prossimità della radice del nuovo banchinamento, è consentito l’ormeggio di
punta per le unità da diporto in transito con ancora alla fonda, secondo la disciplina di
cui al successivo art.4, ad unità di lunghezza fuori tutto non superiore a 9 metri e
pescaggio massimo di 1,3 metri. La parte restante del nuovo banchinamento è riservata
alle unità da traffico stanziali, previa autorizzazione del Comandante del Porto, ed alle
unità di soccorso e polizia.
ART. 4
Disciplina degli ormeggi
a) Le unità navali da traffico che intendono ormeggiare nel Porto devono concordare con
l’Ufficio Locale Marittimo il piano accosti entro le ore 14.00 del giorno lavorativo
precedente l’operazione, ovvero far pervenire all’Ufficio Locale Marittimo il piano accosti
stagionale. Le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri devono essere eseguite alla
banchina principale lato nord. Tale ormeggio deve essere lasciato libero al termine delle
attività.
b) Ai motopescherecci stanziali nel porto di Marina della Lobra, per le loro attività, sono
riservati i seguenti punti di ormeggio:
– banchina “Medusa”, posta a sud est dall’imboccatura, già idoneo quale punto di
sbarco come indicato in premessa;
– tratto di 10 metri della banchina di “Fontanelle” dalla radice del nuovo
banchinamento;
– tratto di 10 metri della banchina principale lato nord fino al limite della concessione
“Circolo Nautico”.
c) Le imbarcazioni e i natanti da diporto in transito devono contattare i responsabili delle
strutture in concessione per l’assegnazione del posto barca temporaneo, ovvero
possono fruire del molo di sovraflutto con le indicazioni di seguito menzionate:
• Per il periodo dal 01/06 al 31/10, le imbarcazioni e i natanti in transito che
intendono ormeggiare, presso lo spazio riservato al nuovo banchinamento, per
operazioni d’imbarco o sbarco, ovvero per la sosta per un periodo massimo di 48
ore, sempreché la stessa banchina non sia impegnata per altre esigenze, devono
richiedere ed ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Locale Marittimo
secondo il modello in allegato 1;
• Per periodo dal 01/11 al 31/05, le unità da diporto stanziali posso essere
autorizzate dall’Ufficio Locale Marittimo alla sosta, presso gli spazi riservati al
nuovo banchinamento, sempreché la stessa banchina non sia impegnata per altre
esigenze, per un periodo massimo di 7 giorni, secondo il modello in allegato 2.
• Al nuovo banchinamento, nello spazio riservato alle unità da diporto in transito,
salvo diversa indicazione del Comandante del Porto, possono ormeggiare le unità
da diporto secondo quanto stabilito nel precedente art. 3 comma e. Per i restanti
posti di ormeggio presso gli spazi in concessione, sarà cura dei concessionari
comunicare all’Ufficio Locale Marittimo, mensilmente e ad ogni variazione, i relativi
piani di ormeggio.
ART.5
Priorità nei movimenti, negli accosti e permanenza agli ormeggi
a) La navigazione all’interno del Porto, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli
e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
– unità impiegate in operazioni di soccorso;
– unità da traffico in uscita o in entrata;
– motopesca, imbarcazioni e natanti in uscita e in entrata da ormeggi loro assegnati
in forma stabile o in concessione;
– unità in transito.
b) A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste, l’accosto viene
assegnato all’unità che arriva per prima.
c) La nave che ha ultimato le operazioni d’imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare
l’ormeggio libero.
ART. 6
Obblighi durante la sosta in porto
Durante la sosta nel porto di Marina della Lobra, tutte le unità devono:
– ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità,
utilizzare idonei e sufficienti cavi e parabordi;
– nel caso di ormeggio di punta, avere l’ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti
cavi, anche di riserva;
– tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare
riferimento all’estinzione incendi ed esaurimento acqua; mantenendo, comunque,
disattivati i radar;
– prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e
l’ormeggio anche attraverso il passaggio di cime, il posizionamento di parabordi
aggiuntivi e piccoli spostamenti;
– tenere tutte le attrezzature in modo da non sporgere da bordo;
– evitare l’emissione di fumi e di rumori;
– in caso di avverse condimeteo, provvedere a rinforzare adeguatamente gli ormeggi;
– rimanere armate. Il disarmo è consentito solo in casi eccezionali ed in presenza di
particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle
condizioni prescritte dall’Autorità Marittima;
– non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo i piccoli interventi che non
limitano la sicurezza dell’unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza
portuale; la pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati.
– non effettuare imbarco, sbarco e trasbordo di qualsiasi tipo di carburante.
ART. 7
Rinvio a disposizioni particolari, deroghe ed eventi di rilievo
a) Le norme della presente Ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri
provvedimenti, per quanto applicabili al porto di Marina della Lobra e relativi a:
esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività
balneari, pesca marittima e acquacoltura, diporto nautico, lavori subacquei, servizio di
guardiania, pratica di arrivo e partenza dai porti, alaggio e varo, interdizione alla
navigazione e ancoraggio.
b) In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze i Comandanti/Proprietari
delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la
sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare,
informandone tempestivamente l’Autorità Marittima. Quest’ultima, in relazione
all’assetto portuale, potrà indicare eventuali diversi e/o ulteriori misure.
c) I Comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o
in porto devono segnalare all’Ufficio Locale Marittimo ogni evento di rilievo che
riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture
portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare
svolgimento dei servizi o generare pericoli.
d) Eventuali particolari deroghe a quanto disposto con la presente Ordinanza possono
essere autorizzate, su istanza degli interessati, dal Capo del Circondario previa parere
del Comandante del Porto.
ART. 8
Violazioni
I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla
pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna
diffusione tramite gli organi di informazione.
ART. 9
Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione
La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l’Ordinanza n° 89/97 in
premessa citata.
Castellammare di Stabia, 02.12.2015
F.to ILCOMANDANTE
C.F. (CP) Guglielmo CASSONE

 

Allegato 1
(FAC-SIMILE) in bollo TRANSITO 01/06 – 31/10 NEL PORTO DI MARINA DELLA
LOBRA
All’ UFFICIO LOCALE MARITTIMO
Massa Lubrense
Il sottoscritto______________________________, in qualità di___________________ (1)
dell’unità da diporto ____________________, lunghezza f.t. _____, pescaggio _____, ai
sensi dell’art.4 lett d) dell’Ordinanza ___/____ :
CHIEDE
l’accosto presso la banchina di sovraflutto del porto di Massa Lubrense per il giorno
_________ dalle ore _______ alle ore ________ per __________________________(2).
DICHIARA
1. di essere residente in _______________________ alla Via/Piazza
_____________________ e di essere reperibile al n._________________;
2. di conoscere integralmente e di attenersi alla disciplina di cui all’ordinanza n°
__/___ in data __________ della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.
Allega copia del documento di identità, copia della assicurazione, e copia del
libretto dell’unità.
Massa Lubrense, _________
_____________________
(firma)
V° dell’Autorità Marittima
________________________
(1) Se proprietario, locatario,altro;
(2) indicare il tipo di operazione.
Allegato 2
(FAC-SIMILE) in bollo TRANSITO 01/11 – 31/05 NEL PORTO DI MARINA DELLA
LOBRA
All’ UFFICIO LOCALE MARITTIMO
Massa Lubrense
Il sottoscritto______________________________, in qualità di___________________ (1)
dell’unità da diporto ____________________, lunghezza f.t. _____, pescaggio _____, ai
sensi dell’art.4 lett. e) dell’Ordinanza ___/____ :
CHIEDE
l’accosto presso la banchina di sovraflutto del porto di Massa Lubrense per il periodo dal
_________ al _____________ per ___________________________________(2).
DICHIARA
3. di essere residente in _______________________ alla Via/Piazza
_____________________ e di essere reperibile al n._________________;
4. di conoscere integralmente e di attenersi alla disciplina di cui all’ordinanza n°
__/___ in data __________ della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.
Allega copia del documento di identità, copia della assicurazione, e copia del libretto
dell’unità.
Massa Lubrense, _________
_____________________
(firma)
V° dell’Autorità Marittima
________________________
(3) Se proprietario, locatario,altro;
(4) indicare il tipo di operazione.
Allegato 3
Canale di
Atterraggio
A B
A: Lat 40°36’42” N Long 014°20’06” E
B: Lat 40°36’41” N Long 014°20’12” E

Gaetano Milone

leave a comment

Create Account



Log In Your Account